Codice deontologico
Articolo 1 PREMESSA
1. Il Codice Deontologico rappresenta, per ogni associato, un insieme di indicatori di autoregolamentazione, di identificazione e di appartenenza.
2. II Codice Deontologico ha lo scopo di precisare il comportamento professionale e le norme a cui il Filosofo pratico deve attenersi nell'esercizio della propria professione.
3. Costituisce illecito deontologico qualunque comportamento contrario alla dignità della professione, qualunque violazione al codice penale.
4. Le norme deontologiche indicate nel presente codice sono di natura vincolante: la loro inosservanza sarà verificata e valutata dalla Commissione Deontologica.
Articolo 2 PRINCIPI GENERALI
1. Il Filosofo Pratico fonda la propria professione sui principi etici dell’accoglienza, del rispetto, dell’autenticità, della congruenza, dell’ascolto, della responsabilità e della competenza.
2. L’attitudine del Filosofo Pratico è basata sul rispetto per i diritti umani, per la dignità dell'essere umano, la protezione dei minori e sull’accettazione delle differenze personali e culturali. Egli è professionalmente libero di non collaborare verso obiettivi che contrastino con le proprie convinzioni etiche.
3. Il Filosofo Pratico è tenuto ad operare nel proprio ambito di competenza professionale, a monitorare la propria formazione attraverso un aggiornamento permanente ed il ricorso alla supervisione.
4. Il Filosofo Pratico è responsabile dei propri atti professionali. E’ tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.
5. Il Filosofo Pratico considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere dell’individuo, del gruppo e della comunità.
6. Il Filosofo Pratico tratta con riservatezza tutte le informazioni dei consultanti. E’ strettamente tenuto al segreto professionale, salvo per i casi previsti dalla legge in vigore.
7. Il Filosofo Pratico agisce in conformità e nel pieno rispetto delle leggi vigenti.
Articolo 3 - RAPPORTI CON IL/I CONSULTANTE/I
1. Nell’esercizio professionale, il Filosofo Pratico rispetta e promuove la dignità, il diritto alla riservatezza, all’autonomia e all’autodeterminazione responsabile di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni, rispettandone credenze, pensieri, opinioni e orientamenti filosofici, disciplinari e religiosi, e astenendosi dall’imporre un proprio sistema speculativo, teorico e valoriale. Il Filosofo Pratico non opera discriminazioni d’alcun tipo, ad esempio rispetto al genere, all’etnia, alla nazionalità, alla cultura d’origine, alla classe socio-economica, all’orientamento sessuale, religioso, politico e alla disabilità. Il Filosofo Pratico vaglia e adotta metodi, tecniche e contenuti che salvaguardino tali principi e rifiuta la propria partecipazione a iniziative lesive degli stessi.
2. Il Filosofo Pratico deve tutelare il diritto del consultante alla riservatezza e al segreto professionale, e inoltre il diritto all’anonimato del consultante, in rapporto e nei limiti relativi alla tutela della legge, del decoro, del benessere e della salute di quest’ultimo. In caso d’intervento professionale su gruppi, il Filosofo Pratico è tenuto a informare e a impegnare i membri al rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza.
3. Il Filosofo Pratico fornisce al singolo o al gruppo informazioni adeguate e comprensibili sulle finalità e sulle modalità della propria prestazione professionale, nonché relativamente ai limiti giuridici della riservatezza e del segreto professionale, ottenendone il consenso informato.
4. Il Filosofo Pratico pattuisce nella fase iniziale del rapporto professionale il compenso e concorda il piano di lavoro. Informa inoltre il consultante che i compensi non sono subordinati al risultato delle prestazioni.
Articolo 4 - TRASPARENZA E SEGRETO PROFESSIONALE
1. Il Filosofo Pratico è tenuto a mantenere una condotta volta alla trasparenza ed alla verità.
2. Il Filosofo Pratico prende tutti i provvedimenti necessari ad assicurare che il consultante non subisca danni fisici o psicologici durante la consulenza e le comunità di ricerca.
3. Il Filosofo Pratico deve mantenere la riservatezza sui dati sensibili delle prestazioni professionali.
Articolo 5 - PUBBLICAZIONI DIDATTICHE
Il Filosofo Pratico potrà, per pubblicazioni scientifiche, didattiche o di ricerca, fatta salva l’impossibilità di identificazione dei soggetti, utilizzare i percorsi realizzati durante le proprie prestazioni professionali.
In ogni caso, i soggetti coinvolti debbono essere messi al corrente delle finalità d’uso del materiale.
Articolo 6 - RAPPORTO CON COLLEGHI
I rapporti fra i filosofi pratici devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza. Il filosofo pratico sostiene e aiuta i colleghi nell’ambito della loro attività.
Il Filosofo Pratico s’impegna a contribuire all’ incremento, al supporto e alla promozione delle pratiche filosofiche e a divulgarne e condividerne l’ evoluzioni con la comunità professionale.
Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, il Filosofo Pratico è tenuto a indicare la fonte degli altrui contributi.
Il Filosofo Pratico si astiene dall’esprimere giudizi lesivi o negativi relativi ai colleghi, alla loro formazione, alla competenza e ai risultati conseguiti nelle loro prestazioni professionali, e comunque giudizi lesivi del decoro, della personalità e della reputazione professionale. Qualora egli ravvisi casi di scorretta condotta professionale, che possano recare danno ai querenti o al decoro della professione, deve darne comunicazione tempestiva all’organo pertinente di A.P.P.F. – Associazione Professionale Pratiche Filosofiche, ossia al Consiglio Direttivo.
Nei casi di comprovata infrazione, il Consiglio Direttivo commina sanzioni adeguate e proporzionate, consistenti in ammonizione, sospensione, radiazione dall’Elenco dei Filosofi Pratici riconosciuti dall’ A.P.P.F. – Associazione Professionale Pratiche Filosofiche.
Articolo 7 LA PROFESSIONE
1. Il Filosofo Pratico conosce le caratteristiche fondanti della propria professione e apporta il proprio contributo professionale nella relazione con altre professioni e professionisti, facendo ad esse riferimento.
2. Il Filosofo Pratico è a conoscenza del fatto che esistono norme giuridiche che attribuiscono ad altre professioni, attività riservate. Il Counselor è tenuto a conoscere il contenuto delle principali norme, nel caso in cui collabori con tali professionisti. Qualora si trovasse in condizioni di incertezza è tenuto ad informarsi e, preventivamente, ad astenersi per non contravvenire a tali norme.
3. Il Filosofo Pratico contrasta l’esercizio abusivo delle professioni regolamentate ed utilizza il proprio titolo professionale per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive.
Articolo 8 SANZIONI
1. Il Responsabile Deontologico valuta le segnalazioni pervenute e dispone l’avvio di un procedimento disciplinare o l’archiviazione a seguito di una istruttoria preliminare. Il Collegio dei Probiviri, dopo aver ascoltato il socio ed eventuali testimoni, dispone la sanzione disciplinare nei termini dell’ avvertimento, di una nota di biasimo, della sospensione e della radiazione dal registro.
1. Il Codice Deontologico rappresenta, per ogni associato, un insieme di indicatori di autoregolamentazione, di identificazione e di appartenenza.
2. II Codice Deontologico ha lo scopo di precisare il comportamento professionale e le norme a cui il Filosofo pratico deve attenersi nell'esercizio della propria professione.
3. Costituisce illecito deontologico qualunque comportamento contrario alla dignità della professione, qualunque violazione al codice penale.
4. Le norme deontologiche indicate nel presente codice sono di natura vincolante: la loro inosservanza sarà verificata e valutata dalla Commissione Deontologica.
Articolo 2 PRINCIPI GENERALI
1. Il Filosofo Pratico fonda la propria professione sui principi etici dell’accoglienza, del rispetto, dell’autenticità, della congruenza, dell’ascolto, della responsabilità e della competenza.
2. L’attitudine del Filosofo Pratico è basata sul rispetto per i diritti umani, per la dignità dell'essere umano, la protezione dei minori e sull’accettazione delle differenze personali e culturali. Egli è professionalmente libero di non collaborare verso obiettivi che contrastino con le proprie convinzioni etiche.
3. Il Filosofo Pratico è tenuto ad operare nel proprio ambito di competenza professionale, a monitorare la propria formazione attraverso un aggiornamento permanente ed il ricorso alla supervisione.
4. Il Filosofo Pratico è responsabile dei propri atti professionali. E’ tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.
5. Il Filosofo Pratico considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere dell’individuo, del gruppo e della comunità.
6. Il Filosofo Pratico tratta con riservatezza tutte le informazioni dei consultanti. E’ strettamente tenuto al segreto professionale, salvo per i casi previsti dalla legge in vigore.
7. Il Filosofo Pratico agisce in conformità e nel pieno rispetto delle leggi vigenti.
Articolo 3 -
1. Nell’esercizio professionale, il Filosofo Pratico rispetta e promuove la dignità, il diritto alla riservatezza, all’autonomia e all’autodeterminazione responsabile di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni, rispettandone credenze, pensieri, opinioni e orientamenti filosofici, disciplinari e religiosi, e astenendosi dall’imporre un proprio sistema speculativo, teorico e valoriale. Il Filosofo Pratico non opera discriminazioni d’alcun tipo, ad esempio rispetto al genere, all’etnia, alla nazionalità, alla cultura d’origine, alla classe socio-
2. Il Filosofo Pratico deve tutelare il diritto del consultante alla riservatezza e al segreto professionale, e inoltre il diritto all’anonimato del consultante, in rapporto e nei limiti relativi alla tutela della legge, del decoro, del benessere e della salute di quest’ultimo. In caso d’intervento professionale su gruppi, il Filosofo Pratico è tenuto a informare e a impegnare i membri al rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza.
3. Il Filosofo Pratico fornisce al singolo o al gruppo informazioni adeguate e comprensibili sulle finalità e sulle modalità della propria prestazione professionale, nonché relativamente ai limiti giuridici della riservatezza e del segreto professionale, ottenendone il consenso informato.
4. Il Filosofo Pratico pattuisce nella fase iniziale del rapporto professionale il compenso e concorda il piano di lavoro. Informa inoltre il consultante che i compensi non sono subordinati al risultato delle prestazioni.
Articolo 4 -
1. Il Filosofo Pratico è tenuto a mantenere una condotta volta alla trasparenza ed alla verità.
2. Il Filosofo Pratico prende tutti i provvedimenti necessari ad assicurare che il consultante non subisca danni fisici o psicologici durante la consulenza e le comunità di ricerca.
3. Il Filosofo Pratico deve mantenere la riservatezza sui dati sensibili delle prestazioni professionali.
Articolo 5 -
Il Filosofo Pratico potrà, per pubblicazioni scientifiche, didattiche o di ricerca, fatta salva l’impossibilità di identificazione dei soggetti, utilizzare i percorsi realizzati durante le proprie prestazioni professionali.
In ogni caso, i soggetti coinvolti debbono essere messi al corrente delle finalità d’uso del materiale.
Articolo 6 -
I rapporti fra i filosofi pratici devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza. Il filosofo pratico sostiene e aiuta i colleghi nell’ambito della loro attività.
Il Filosofo Pratico s’impegna a contribuire all’ incremento, al supporto e alla promozione delle pratiche filosofiche e a divulgarne e condividerne l’ evoluzioni con la comunità professionale.
Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, il Filosofo Pratico è tenuto a indicare la fonte degli altrui contributi.
Il Filosofo Pratico si astiene dall’esprimere giudizi lesivi o negativi relativi ai colleghi, alla loro formazione, alla competenza e ai risultati conseguiti nelle loro prestazioni professionali, e comunque giudizi lesivi del decoro, della personalità e della reputazione professionale. Qualora egli ravvisi casi di scorretta condotta professionale, che possano recare danno ai querenti o al decoro della professione, deve darne comunicazione tempestiva all’organo pertinente di A.P.P.F. – Associazione Professionale Pratiche Filosofiche, ossia al Consiglio Direttivo.
Nei casi di comprovata infrazione, il Consiglio Direttivo commina sanzioni adeguate e proporzionate, consistenti in ammonizione, sospensione, radiazione dall’Elenco dei Filosofi Pratici riconosciuti dall’ A.P.P.F. – Associazione Professionale Pratiche Filosofiche.
Articolo 7 LA PROFESSIONE
1. Il Filosofo Pratico conosce le caratteristiche fondanti della propria professione e apporta il proprio contributo professionale nella relazione con altre professioni e professionisti, facendo ad esse riferimento.
2. Il Filosofo Pratico è a conoscenza del fatto che esistono norme giuridiche che attribuiscono ad altre professioni, attività riservate. Il Counselor è tenuto a conoscere il contenuto delle principali norme, nel caso in cui collabori con tali professionisti. Qualora si trovasse in condizioni di incertezza è tenuto ad informarsi e, preventivamente, ad astenersi per non contravvenire a tali norme.
3. Il Filosofo Pratico contrasta l’esercizio abusivo delle professioni regolamentate ed utilizza il proprio titolo professionale per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive.
Articolo 8 SANZIONI
1. Il Responsabile Deontologico valuta le segnalazioni pervenute e dispone l’avvio di un procedimento disciplinare o l’archiviazione a seguito di una istruttoria preliminare. Il Collegio dei Probiviri, dopo aver ascoltato il socio ed eventuali testimoni, dispone la sanzione disciplinare nei termini dell’ avvertimento, di una nota di biasimo, della sospensione e della radiazione dal registro.
Il Presidente
Mario Guarna